RASSEGNA STAMPA

24/08/05, * "il Manifesto" on line

Un perenne stato d’eccezione

di Roberto Ciccarelli

Giovedì 25 agosto 2005
Un percorso di lettura sulle trasformazioni dell’ordinamento giuridico e nella formazione dell’opinione pubblica negli Stati uniti dopo l’11 settembre e l’inizio della «guerra al terrorismo». Mutamenti che hanno però le loro radici nel pensiero dominante gli Usa di difendersi dai «nemici senza nazione» La guerra culturale degli intellettuali conservatori per legittimare il Patriot Act e la sospensione dei diritti civili dei nemici della sicurezza nazionale.

La guerra totale contro la pirateria del XXI secolo è iniziata da tempo. In Italia ce ne siamo accorti quando il Gip milanese Guido Salvini ha scritto che il 17 febbraio 2003 almeno 13 agenti della Cia hanno rapito Abu Omar, l’imam della moschea di Via Quaranta a Milano, e lo hanno deportato in Egitto. Nelle 105 pagine dell’ordinanza che chiede l’arresto per terrorismo internazionale Salvini ne descrive almeno uno degli aspetti fondamentali. La pratica del rapimento e della deportazione «nella giurisprudenza anglo-americana - scrive Salvini - è nota come forcible abduction, cioè prelevamento forzato». Tale pratica, continua Salvini, «consiste nell’aggiramento delle procedure di estradizione quando essa non sia stata chiesta o non sia possibile, mediante il diretto e violento prelevamento di un soggetto nel territorio di uno Stato da parte di agenti, ufficiali o no, dello Stato che effettua l’abduction e senza il consenso dello Stato che ospita la persona».

Quello che in Italia abbiamo scoperto con il rapimento di Abu Omar (un ex agente della Cia secondo il Chicago Tribune), e con la sua deportazione in Egitto, dove si dice sia detenuto da due anni in condizioni disperate e, a seguito di torture, abbia addirittura perso una parte della sua autonomia motoria, negli Stati Uniti è stato rivelato nel 2002 da due inchieste apparse sul Washington Post. Era il momento, ricorda Bruno Cartosio in Più temuti che amati. Gli Stati Uniti nel nuovo secolo (Shake, pp. 220, € 16. Del volume ne ha scritto su qu queste pagine Ferdinando Fasce il 17 luglio del 2005 ) in cui Dan Rather, l’autorevole giornalista televisivo della Cbs, diceva: «Bush è il presidente, vuole che mi allinei: mi dica dove devo mettermi». Quella fu la prima, clamorosa, manifestazione del consenso patriottico trasversale che univa i media di destra e liberal. Scattò anche un riflesso contrario: uno stillicidio quotidiano di indiscrezioni e di memorandum segreti messi a disposizione della stampa da una serie nutrita di gole profonde che, come sempre, si annidano nell’Fbi e guardano di traverso l’operato della Cia, proprio come ai tempi del Watergate.

Combattenti, nemici, illegali

L’ultimo memorandum di una lunga serie è stato pubblicato su Newsweek dell’8 agosto in cui si apprende che tre anni fa, il 27 novembre 2002, un agente dell’Fbi avvertì i suoi superiori dell’esistenza di un programma segreto che autorizzava il rapimento e la deportazione di sospetti terroristi in paesi che praticano la tortura.

Dopo avere denunciato l’illegalità di tecniche come quelle dell’uso dei cani per intimorire i detenuti o dell’uso dell’acqua «per indurli all’insensibilità» (come è accaduto ad Abu Grahib in Iraq), l’agente discute il piano di deportazione dei detenuti in paesi come la Giordania, l’Egitto per continuare gli interrogatori. «Lo scopo di questa categoria [la «extraordinary rendition» (la «consegna straordinaria»)] è di utilizzare, fuori dagli Stati Uniti, tecniche di interrogatorio che potrebbero violare [le leggi degli Stati Uniti]. Se commessi negli Stati Uniti, questi abusi sarebbero in sé delle violazioni dello Statuto americano sulla tortura» scrisse l’agente. Alla luce dei memorandum ad uso interno compilati tra il 2002 e il 2003 il timore di questo solerte funzionario risulta invece più reale della realtà e parte di un più vasto programma di guerra peraltro dichiarata apertamente dalla Casa Bianca.

Si era aperto così un insospettabile fronte interno contro la guerra al terrorismo nello stesso momento in cui sfilavano i grandi movimenti di massa e Michael Moore, premiato con l’Oscar nel 2003 per Fahrenheit 9/11, raccoglieva il dissenso tra gli stessi soldati al fronte in nome di un «patriottismo repubblicano» contro le scelte della Casa Bianca (le lettere inviategli sono raccolte oggi in Michael Moore, Ingannati e traditi. Lettere dal fronte, Mondadori, pp. 220, € 15).

Non è stato facile per l’ex ministro della giustizia Ashcroft imporre la categoria di «nemico combattente» al sistema penale americano. La prima sentenza a lui favorevole fu quella della corte d’appello federale della Virginia l’8 gennaio 2003. Nonostante la resistenza del collegio, Yasser Esam Hamdi, l’americano-saudita catturato in Afghanistan dall’alleanza del Nord, venne definito un «nemico combattente». Questa definizione di «combattente nemico illegale» esprime due caratteristiche essenziali di tale status: l’extra-territorialità e l’agire contro le leggi di guerra. Il potere d’accusa è detenuto in maniera esclusiva dal Presidente degli Stati Uniti e dall’inizio del 2002 è stato usato decine di volte da Bush.

Alla fine del 2001, un piccolo gruppo di avvocati politicizzati del Consiglio giuridico del Dipartimento della giustizia e dell’ufficio del consigliere giuridico Alberto Gonzales (oggi ministro della giustizia) sollecitò Bush con una serie di memorandum ad assumere delle misure ad aggirare la convenzione di Ginevra (la quarta, quella che garantisce un processo giusto che impone una pena conforme all’ordinamento vigente).

Il memorandum dimostra tutto il suo interesse quando ripercorre la storia della categoria di «nemico combattente». Questa definizione è stata coniata nel 1942 dalla Corte Suprema americana ed è stata raccolta da Roosevelt in una sua dichiarazione (la numero 2561): «Sono nemici combattenti quelle persone che sono cittadini o residenti in ogni nazione in guerra con gli Stati Uniti [...]. Chiunque entri nel nostro territorio e compia atti di sabotaggio, ostilità o di guerra e viola la legge di guerra». Non è più necessario dunque che il nemico appartenga ad uno stato in guerra. La guerra oggi si fa contro le «entità non statali» e la dichiara esclusivamente il presidente. Fino al 2002, questo potere è stato usato solo due volte: contro una squadra di sabotatori tedeschi sorpresi negli Usa durante la Seconda guerra mondiale e contro un italo-americano arruolatosi con i fascisti per combattere gli americani sbarcati in Sicilia.

Dopo l’11 settembre questa accusa è stata rivolta contro cittadini americani (il caso più noto è quello di José Padilla) ed ha lo scopo di slegare lo status di queste persone dall’appartenenza ad una nazione. Oggi tutti i sospettati di terrorismo vengono considerati come delle «entità non statali» che bisogna affrontare senza ricorrere alle Convenzioni di Ginevra, aggirando anche le procedure di estradizione firmate dagli Stati Uniti. «Perché è così difficile per la gente capire che esiste una categoria di comportamenti che non vengono coperti dal sistema legale?» ha detto in una recente intervista al New Yorker John Yoo, l’intellettuale conservatore a cui molti attribuiscono la creazione della categoria di «combattente nemico illegale». «Che cos’erano i pirati? Non combattevano per nessuna nazione. E cos’erano i commercianti di schiavi? Storicamente erano persone che agivano al di fuori di ogni legge. Non esisteva alcun provvedimento specifico per sottoporli a processo o metterli in una prigione. Se sei un combattente illegale, non meriti la protezione delle leggi di guerra».

Yoo ha poi aggiunto anche che la Costituzione americana riconosce al presidente il potere di superare la convenzione contro la tortura dell’Onu quando si tratta della sicurezza nazionale. Anche il Congresso, ha proseguito Yoo, «non può legare le mani del Presidente rispetto alla tortura intesa come tecnica di interrogatorio dei sospetti di terrorismo». «E’ uno dei poteri principali del nostro comandante in capo. Il Congresso non può vietare al Presidente di ordinare la tortura».

Il «prelevamento forzato» fu originariamente autorizzato da Bill Clinton per contrastare la crescita della rete di Al Qaeda. Michael Scheuer era il capo dell’Alec, l’unità della Cia che dal 1996 si è occupata direttamente di bin Laden. Il suo lavoro consisteva nell’«investigare, sradicare e smantellare» le operazioni terroristiche. Dal 1997, spiega nel suo libro L’arroganza dell’Impero. Perché l’Occidente perderà la guerra al terrorismo (Marco Tropea editore, pp. 382, € 18,50), gli venne assegnato l’incarico di procedere all’arresto di Bin Laden e degli affiliati alla rete di Al Qaeda. Allora spuntarono i primi problemi.

Nel caso di arresto, infatti, e poi del processo, nessuna corte americana avrebbe riconosciuto le circostanze «eccezionali» in cui l’azione sarebbe avvenuta. Non solo, ma nessun governo straniero avrebbe autorizzato un’operazione segreta targata Cia sul proprio territorio e comunque avrebbe rinunciato a testimoniare in una corte americana per timore di ripercussioni interne (si tratta pur sempre di paesi a maggioranza musulmana). «Stavamo diventando dei vouyers - ricorda Scheuer - Sapevamo dove si trovava questa gente, ma non potevamo agire perché non avremmo potuto portarli da nessuna parte».

Dopo l’11 settembre, il numero dei rapimenti è aumentato. Si calcola che siano oltre cento le persone detenute in carceri come quelle di Guantanamo. Scheuer mostra oggi più di qualche dubbio sull’uso della extraordinary rendition: «Ci terremo per sempre queste persone? - si chiede Scheuer - Una volta che hai violato i diritti fondamentali di queste persone non è più possibile reimmetterle in un procedimento penale e non si possono nemmeno ucciderle. Quello che abbiamo creato è un incubo».

Un altro modo per braccare lo status virtuale di un terrorista nella notte del diritto è l’uso eterodosso di una legge del 1984, quella sui «testimoni materiali» (Material Witness). L’estensione di questa legge risponde infatti all’esigenza di definire il sospetto terrorista come «persona informata» di un reato associativo di stampo terrorista. Il testo era stato elaborato per contrastare il crimine organizzato, la mafia in primo luogo. Se un tribunale ritiene che un individuo disponga di informazioni essenziali per un’indagine su un’organizzazione criminale e con ogni probabilità fuggirà sottraendosi alla deposizione, può decidere di arrestarlo finché non avrà reso la sua testimonianza.

«Dopo l’11 settembre - si legge nel rapporto di Human Rights Watch pubblicato a fine giugno in collaborazione con l’associazione americano in difesa delle libertà civili (American Civil Liberties Union, Aclu) - il Dipartimento della giustizia ha usato deliberatamente questa legge in un’ottica completamente diversa: per assicurare la detenzione illimitata di coloro che considerava sospetti di attività terroristiche. Ha rifiutato di rispettare i diritti fondamentali delle persone e la Costituzione che riconosce ai detenuti il diritto della notifica delle accuse, il diritto ad un avvocato, quello di visionare le prove e di essere in grado di contestare l’accusa e le ragioni della sua detenzione».

Questo rapporto di 101 pagine, intitolato Testimoni di abuso: gli abusi sui diritti dell’uomo nella legge sul testimone materiale dall’11 settembre, compie una dettagliata ricognizione dell’impressionante documentazione giornalistica prodotta negli ultimi quattro anni sui casi sino ad oggi conosciuti. Ufficialmente sono «almeno 70 i casi» di detenzioni arbitrarie; 42 persone sono state rilasciate 20 gli accusati di crimini non collegati ad attività terroristiche, e due i «nemici combattenti» affidati al Dipartimento della difesa. Salvo un’eccezione, tutti i detenuti sono di confessione musulmana. «Molti non sono stati informati delle ragioni del loro arresto - si legge nel rapporto - non hanno avuto la possibilità di incontrare immediatamente un avvocato e non hanno l’autorizzazione a visionare le prove a carico. I processi nei tribunali sono stati condotti in segreto e tutti i documenti sono stati segretati... Numerosi testimoni materiali sono stati arrestati e incarcerati con prove che non sarebbero state mai sufficienti per giustificare una simile detenzione preventiva».

Assurdi giuridici

«Quando non esistono prove - precisa il rapporto - il Dipartimento della giustizia prolunga semplicemente l’arresto fino a quando non sono più d’alcuna utilità e che un giudice decida finalmente di liberarli».

I terroristi, o i sospetti tali, non sono «nemici», justi hostes, ma puri e semplici criminali da perseguire al di fuori della convenzioni internazionali e delle legislazioni penali vigenti. L’impegno degli intellettuali conservatori ha oggi uno scopo: quello di normare il ricorso alle leggi di emergenza utilizzando la Costituzione americana. La loro intenzione è di dimostrare come le linee direttive pseudo-legali impartite dai due Patriot Act e dalla National Security Strategy pur aggirando l’habeas corpus rispettino i principi costituzionali letti unilateralmente in chiave di sicurezza nazionale.

Difficile pensare, come invece fa il giurista americano progressista Bruce Ackerman (La Costituzione d’emergenza, Meltemi, pp. 96, € 11. Per una analisi puntuale delle sue tesi, il rinvio è al testo di Giuseppe Bronzini apparso su queste pagine il 6 luglio 2005 ), che il ricorso a norme eccezionali da parte del presidente renda tali norme provvisorie e circoscritte allo scopo della lotta al terrorismo. Contro un «nemico assoluto», contro l’imprevedibilità della sua minaccia, non sembra esistere alcun vincolo esterno o interno, internazionale o costituzionale, che limiti l’azione della «messa in sicurezza» di una società sotto attacco. Le torture, i rapimenti e le deportazioni vengono così intese come il «male minore» rispetto all’immensità di una minaccia tanto polivalente quanto oscura.

Su questa base vanno uniformandosi anche le politiche europee anti-terrorismo: il «pacchetto Pisanu», entrato in vigore il 2 agosto scorso, oppure il piano in «dodici punti» presentato da Tony Blair il successivo 5 agosto. L’attenzione preferenziale alla gestione dell’immigrazione, e in particolare alle espulsioni immediate di «predicatori di violenza» (l’Imam Bakri, Abu Qatada «l’ambasciatore di Al Qaeda in Europa» e altre dieci persone), alla carcerazione preventiva (sino a sei mesi) dei sospetti terroristi, apre in Gran Bretagna, e in tutta Europa, uno scenario «americano». Human Rights Watch cita infatti un rapporto del giugno 2003 circolato nel Dipartimento di Giustizia in cui si denunciava il trattamento di 762 immigrati incarcerati illegalmente negli Stati Uniti nelle settimane immediatamente successive all’11 Settembre. Aspettiamo la pubblicazione di un altro rapporto sull’Europa. Non tarderà. Forse.
di Roberto Ciccarelli
fonte: "il Manifesto" on line

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